la legge 24 marzo 2015, n. 34 (in G.U. n. 70 del 25 marzo
2015), ha prolungato di tre mesi la validità della Delega per la Riforma del
sistema fiscale. Il Governo ha quindi tempo fino al 27 giugno 2015 per
emanare i relativi Decreti Legislativi di attuazione, previo ottenimento su di essi
dei previsti pareri delle Commissioni parlamentari.
La legge n. 34/2015 ha inoltre stabilito che, qualora i termini per l'espressione
dei predetti pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono il
termine del 27 giugno, ovvero successivamente, quest’ultimo è prorogato di
novanta giorni (quindi fino al 25 settembre 2015).
Come Vi è noto, tra le numerose ed importanti materie che formano oggetto
della Delega fiscale, vi è anche la disciplina della trasmissione telematica dei
corrispettivi, nella quale giocheranno un ruolo essenziale gli apparecchi
misuratori fiscali e per la cui realizzazione Il maggior termine di tre mesi consentirà quindi agli
Organi competenti una più attenta definizione degli aspetti normativi ed operativi
della nuova disciplina .
Infine la definizione della trasmissione telematica dei
corrispettivi viene portata avanti dal Governo in parallelo alla definizione della
fatturazione elettronica: quest’ultima, già operativa dal 6 giugno 2014 per le
operazioni effettuate nei confronti dello Stato, diviene proprio oggi obbligatoria
anche per le operazioni effettuate nei confronti di oltre 40.000 enti della Pubblica
Amministrazione (Regioni, Comuni, ASL, ecc.). E’ quindi presumibile che quanto
prima essa possa trovare spazio anche nei rapporti tra privati e costituire quindi,
unitamente alla trasmissione telematica dei corrispettivi, il metodo ordinario di scambio dei dati tra le imprese e l’amministrazione finanziaria.
La messa in servizio, la variazione dati o la disinstallazione del misuratore fiscale sono operazioni che vanno comunicate alla Agenzia delle Entrate.
Il decreto del Ministero delle finanze del del 23 Marzo 1983 stabiliva che l'utente fosse tenuto a dare comunicazione di tali attività agli uffici competenti.
Per semplificare le procedure a carico degli esercenti, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nel 2013 attraverso il Provvedimento n.2013/150227 del 17 dicembre.
Tale provvedimento stabilisce al Punto 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2014, la messa in servizio, variazione dati o disinstallazione del misuratore fiscale è soppressa:
Gli esercenti utilizzatori dei misuratori fiscali non devono, per tanto, più inviare la dichiarazione di messa in servizio, variazione dati o disinstallazione del misuratore.
Il punto 2 del Provvedimento stabilisce, inoltre, che la prima verificazione periodica debba essere effettuata all’atto della messa in servizio da laboratorio abilitato o fabbricante abilitato.
La messa in servizio, che prima poteva essere eseguita dall’esercente , adesso viene eseguita da un tecnico abilitato.
La normativa precisa inoltre che che gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui
attività lavorativa comprende l’intero arco della giornata suddiviso su più turni operativi devono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine del turno che si conclude
prima della mezzanotte (CM n. 60 del 10.6.83).
Così, ipotizzando tre turni giornalieri ripartiti in: 6-14; 14-22; 22-6, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso dall’operatore che termina il turno alle ore 22.
Per le specifiche attività di intrattenimento e spettacolo, la normativa più recente (DPR
30.12.99, art. 1, c. 4). ha previsto una diversa disciplina, stabilendo che “per gli esercizi la cui
attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo é emesso al termine
dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento”
Ne consegue pe tanto la distinzione per la quale un bar (attività commerciale soggetta alla disciplina ordinaria) che chiude l’esercizio alle ore una deve comunque aver emesso entro la mezzanotte lo
scontrino di chiusura giornaliera, mentre una discoteca (attività commerciale soggetta alla disciplina
dell’imposta sugli intrattenimenti) che chiude l’attività alle ore tre, a tale ora deve emettere il
documento riepilogativo (equivalente allo scontrino di chiusura giornaliera).