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Delega per la riforma del Sistema fiscale: proroga dei termini.

la legge 24 marzo 2015, n. 34 (in G.U. n. 70 del 25 marzo
2015), ha prolungato di tre mesi la validità della Delega per la Riforma del
sistema fiscale. Il Governo ha quindi tempo fino al 27 giugno 2015 per
emanare i relativi Decreti Legislativi di attuazione, previo ottenimento su di essi
dei previsti pareri delle Commissioni parlamentari.
La legge n. 34/2015 ha inoltre stabilito che, qualora i termini per l'espressione
dei predetti pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono il
termine del 27 giugno, ovvero successivamente, quest’ultimo è prorogato di
novanta giorni (quindi fino al 25 settembre 2015).
Come Vi è noto, tra le numerose ed importanti materie che formano oggetto
della Delega fiscale, vi è anche la disciplina della trasmissione telematica dei
corrispettivi, nella quale giocheranno un ruolo essenziale gli apparecchi
misuratori fiscali e per la cui realizzazione Il maggior termine di tre mesi consentirà quindi agli
Organi competenti una più attenta definizione degli aspetti normativi ed operativi
della nuova disciplina .

 Infine  la definizione della trasmissione telematica dei
corrispettivi viene portata avanti dal Governo in parallelo alla definizione della
fatturazione elettronica: quest’ultima, già operativa dal 6 giugno 2014 per le
operazioni effettuate nei confronti dello Stato, diviene proprio oggi obbligatoria
anche per le operazioni effettuate nei confronti di oltre 40.000 enti della Pubblica
Amministrazione (Regioni, Comuni, ASL, ecc.). E’ quindi presumibile che quanto
prima essa possa trovare spazio anche nei rapporti tra privati e costituire quindi,
unitamente alla trasmissione telematica dei corrispettivi, il metodo ordinario di scambio dei dati tra le imprese e l’amministrazione finanziaria.

L'esercente è obbligato a comunicare la messa in servizio?

 

 

La messa in servizio, la variazione dati o la disinstallazione del misuratore fiscale sono operazioni che vanno comunicate alla Agenzia delle Entrate.

Il decreto del Ministero delle finanze del del 23 Marzo 1983 stabiliva che l'utente fosse tenuto a dare comunicazione di tali attività agli uffici competenti.

Per semplificare le procedure a carico degli esercenti, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nel 2013 attraverso il Provvedimento n.2013/150227 del 17 dicembre.

Tale provvedimento stabilisce al Punto 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2014, la messa in servizio, variazione dati o disinstallazione del misuratore fiscale è soppressa:

Gli esercenti utilizzatori dei misuratori fiscali non devono, per tanto,  più inviare la dichiarazione di messa in servizio, variazione dati o disinstallazione del misuratore.

Il punto 2 del Provvedimento stabilisce, inoltre, che la prima verificazione periodica debba essere effettuata all’atto della messa in servizio da laboratorio abilitato o fabbricante abilitato.

La messa in servizio, che prima poteva essere eseguita dall’esercente , adesso viene eseguita da un tecnico abilitato.



Provvedimento 17 Dicembre 2013

Tutto quello che non puoi non sapere sulla Chiusura Giornaliera del tuo registratore di cassa!

 


La chiusura giornaliera del registratore di cassa fiscale va effettuata per ogni giorno di attività(DM 23.3.83).
 

COSA DEVE CONTENERE?

 

- Il contenuto dello scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, tra i numerosi dati , l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno.

1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio;
2) l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi;
5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino
fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente
decreto;
6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
7) il numero degli scontrini non fiscali;
8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;
9) la data e l'ora di emissione;
10) il numero dei ripristini fiscali;
11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale;
12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta “dati non fiscali”.


 

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA?

 

La chiusura giornaliera deve essere eseguita non oltre le ore 24,00 del giorno di emissione del primo scontrino fiscale anche se l’attività prosegue oltre tale orario .
 

La normativa precisa inoltre che che gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attività lavorativa comprende l’intero arco della giornata suddiviso su più turni operativi devono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte (CM n. 60 del 10.6.83).
Così, ipotizzando tre turni giornalieri ripartiti in: 6-14; 14-22; 22-6, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso dall’operatore che termina il turno alle ore 22.

Per le specifiche attività di intrattenimento e spettacolo, la normativa più recente (DPR
30.12.99, art. 1, c. 4). ha previsto una diversa disciplina, stabilendo che “per gli esercizi la cui
attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo é emesso al termine
dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento”

Ne consegue pe tanto la distinzione per la quale un bar (attività commerciale soggetta alla disciplina ordinaria) che chiude l’esercizio alle ore una deve comunque aver emesso entro la mezzanotte lo scontrino di chiusura giornaliera, mentre una discoteca (attività commerciale soggetta alla disciplina
dell’imposta sugli intrattenimenti) che chiude l’attività alle ore tre, a tale ora deve emettere il
documento riepilogativo (equivalente allo scontrino di chiusura giornaliera).

 

E' POSSIBILE NON EFFETTURE LA CHIUSURA GIORNALIERA SE NON SONO STATI EMESSI SCONTRINI NELL'ARCO DELLA GIORNATA LAVORATIVA?

- E obbligatorio fare la chiusura giornaliera del registratore di cassa anche se l’importo dei corrispettivi e pari a zero.
 

 

QUANDO NON E'OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA CHIUSURA GIORNALIERA?

 

- Non è obbligatorio fare la chiusura giornaliera nei casi di sospensione dell’attività per cause di forza maggiore per ferie, malattia, lutti, infortuni o per gravi motivi personali.

- Si può omettere l'emissione della chiusura giornaliera anche per gli apparecchi utilizzati perattività stagionali come riferisce l ’articolo 5 del Decreto Ministeriale 4 aprile 1990:


 

PER QUANTO TEMPO BISOGNA CONSERVARE LA CHIUSURA GIORNALIERA?

 

La chiusura fiscale giornaliera, effettuata con il registratore di cassa, deve essere conservata dall’utente per almeno 5 anni. Il giornale di fondo cartaceo oppure elettronico (DGFE), deve essere conservato per almeno un biennio dall’ultima data memorizzata.

 

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